COS'É LA PEC


PEC è l'acronimo di Posta Elettronica Certificata.
La posta elettronica certificata è un sistema di posta elettronica dotato di caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione dei dati, nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.

A differenza della posta elettronica comunemente utilizzata, la PEC consente di certificare l'invio, l'integrità  e l'avvenuta consegna del messaggio scambiato tra il Gestore di PEC del mittente e quello del destinatario; per questo, il messaggio di posta elettronica certificata ha lo stesso valore legale della raccomandata con avviso di ricevimento (garantendo, quindi, l'opponibilità  a terzi dell'avvenuta consegna).

La trasmissione viene considerata "posta certificata" e ha, quindi, valore legale, solo se le caselle email del mittente e del destinatario sono entrambe caselle di posta elettronica certificata.

Il D.L. 185/2008, convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009, prevede che i Liberi Professionisti (iscritti in Albi o Elenchi), la Pubblica Amministrazione e le imprese debbano dotarsi di una casella PEC. I termini di adeguamento alla legge 2/2009 variano a seconda del soggetto.

  • La casella PEC è indicata soprattutto per effettuare comunicazioni "ufficiali", per le quali il mittente vuole avere delle evidenze con valore legale dell'invio e della consegna del messaggio.
  • La PEC è in grado di garantire l'associazione fra il titolare del servizio e la relativa casella di posta elettronica certificata, in quanto il soggetto che richiede un servizio di PEC deve presentare al Gestore, oltre alla richiesta di attivazione del servizio, anche un documento che attesti la sua identità  diventando quindi titolare del servizio.

COME FUNZIONA


L'invio di un messaggio di posta elettronica certificata consente al mittente di ottenere:

  • La ricevuta di accettazione dell'invio del messaggio, firmata dal proprio Gestore, che attesta il momento esatto della spedizione ed i destinatari;
  • La ricevuta di consegna del messaggio, con indicata data ed ora della stessa;
  • La certificazione del contenuto consegnato nella casella del destinatario, tramite la ricevuta di consegna che contiene il messaggio completo (allegati compresi).

Cosa succede quando spedisci un messaggio da una casella PEC?

      Il Gestore di posta certificata ti trasmette la ricevuta di accettazione, che attesta il momento della spedizione e i destinatari (distinguendo tra quelli normali e quelli dotati di PEC).
      Il Gestore di posta certificata crea un nuovo messaggio, chiamato busta di trasporto, che contiene il messaggio originale e i principali dati di spedizione; la busta di trasporto viene firmata dal Gestore.
      Il Gestore di posta certificata del destinatario verifica l'integrità  della busta di trasporto e consegna il messaggio, inviando la ricevuta di consegna, che attesta data e ora di consegna e il contenuto consegnato.

E in più

  • Se il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile, il Gestore deve comunicare la mancata consegna entro le 24 ore successive all'invio.
  • Il Gestore di posta elettronica è tenuto per legge a conservare per un periodo di 30 mesi la traccia informatica delle operazioni svolte: questo significa che, in caso di smarrimento delle ricevute, puoi richiedere al tuo Gestore la riproduzione delle stesse, mantenendone la validità  legale.

Con MailCertificata

  • Puoi consultare la tua casella PEC tramite webmail oppure attraverso qualsiasi client di posta elettronica (Outlook, Outlook express, Thunderbird, Mail, ecc.).
  • Ogni volta che ricevi un messaggio di posta certificata, MailCertificata.it invierà  una notifica al tuo indirizzo di posta elettronica; per maggiore sicurezza, puoi richiedere anche l'invio di un sms di notifica.
  • Con MailCertificata Plus ed Excellence hai a disposizione un archivio sicuro dei messaggi, con le relative ricevute.

I VANTAGGI


I vantaggi dell'utilizzo di MailCertificata sono:

  • Valore legale
    I messaggi PEC tra caselle di posta elettronica certificate hanno valore legale opponibile ai terzi.
    Con MailCertificata il mittente ha certezza e attestazione dell'invio, della consegna e del contenuto del messaggio; la data e l'ora delle comunicazioni sono certificate in base all'orario di riferimento dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica.
  • Presunzione di conoscenza
    Con MailCertificata, il messaggio si considera "ricevuto" nel momento in cui risulta consegnato all'indirizzo di PEC del destinatario; il destinatario non può rifiutare il messaggio.
  • Riduzione dei costi
    Con MailCertificata risparmi su costi cartacei, spese di spedizione e archiviazione.
    Niente più code in posta o attese della trasmissione via fax.
  • Velocità  della comunicazione
    Con MailCertificata il messaggio inviato è immediatamente consegnato nella casella del destinatario.
  • Garanzie di trasmissione
    Gli standard minimi previsti dalla normativa impongono ai Gestori di garantire sicurezza, antivirus e inalterabilità  del messaggio.
    Le ricevute di accettazione e di consegna garantiscono il ricevimento del messaggio da parte del destinatario.
    I sistemi di sicurezza garantiscono l'autenticità  del mittente.
  • Facilità  di consultazione
    Con MailCertificata puoi consultare la tua casella PEC in qualunque luogo e orario. Un sistema di notifica ti segnala quando è arrivato un nuovo messaggio di posta certificata nella tua casella PEC.
  • Organizzazione
    Per legge i Gestori sono obbligati a mantenere per 30 mesi la traccia delle operazioni svolte: in questo modo, anche in caso di smarrimento, puoi ottenere prova legale della tua comunicazione.
    In più, con MailCertificata Plus ed Excellence hai a disposizione un archivio di sicurezza, relativo ai tuoi messaggi di posta certificata.
  • Versatilità 
    Puoi inviare tutti i tipi di documenti (anche file musicali!)

Confrontando la Posta Elettronica Certificata e le altre forme di spedizione, raccomandata AR, email non certificata e fax:

Caratteristiche Racc. AR Email Fax PEC
Validità  legale
Ricevuta avvenuta consegna
Inalterabilità  del messaggio
Impossibilità  del rifiuto del messaggio consegnato
Identità  certa del mittente e del destinatario
Velocità  di consegna
Semplicità  e comodità  d'uso
Accesso da postazioni diverse
Certezza di cosa è stato consegnato
Semplicità  nell'invio multiplo
Costi fissi
Costi per invio



COSA DICE LA LEGGE


La Posta Elettronica Certificata (PEC) è stata istituita in Italia con il D.P.R. 68/2005, ma è solo con il D.L. 185/2008 (convertito nella legge 2/2009) che la PEC ha assunto la funzione di strumento di comunicazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

2003
Si inizia a parlare di uso della posta elettronica tra Pubblica Amministrazione e privati; nell'art. 27 della legge 16/2003, il legislatore pone l'accento sull'innovazione nell'ambito delle comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni e Pubblica Amministrazione e i privati. La legge prevedeva l'emanazione di appositi regolamenti attuativi entro un anno dalla sua entrata in vigore.

2005
Con il D.P.R. n. 68/2005 vengono gettate le basi per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata e per comprendere le nozioni di base che regolano questo strumento di comunicazione.

Nel D.LGS. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale" sono definiti specifici obblighi per le Pubbliche Amministrazioni nelle procedure di comunicazione con i cittadini e determinati diritti di cittadini e imprese nelle procedure di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni.

Il Decreto Ministeriale pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2005, n. 266 contiene le "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata" in cui sono riportati i requisiti tecnico-funzionali che devono essere rispettati dalle piattaforme utilizzate per erogare il servizio.

2006
Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) provvede ad emanare due circolari, la n. 49 del 24 novembre 2005 e la n. 51 del 7 dicembre 2006, nelle quali definisce, tra l'altro, l'importante figura del "Gestore".

2008
L'accelerazione ai fini della diffusione e dell'adozione della PEC è fornita dal D.L. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, nel quale sono previsti specifici obblighi di adozione dello strumento.

Le date entro le quali dovrà  essere adottata la PEC variano a seconda dei soggetti interessati:

  • Per le società  di capitali o di persone costituite dopo il 29/11/2008, l'obbligo scatta immediatamente;
  • Per le società  di capitali o di persone costituite ante il 29/11/2008, il termine per adeguarsi al nuovo adempimento è il 29/11/2011;
  • Per i liberi professionisti il termine per adeguarsi al nuovo adempimento è il 29/11/2009.
2012

L’art. 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 in vigore dal 20/10/2012, ha esteso alle imprese individuali l'obbligo di comunicare, per la loro iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) al Registro delle Imprese.

Pertanto, dal 20 ottobre 2012, tutte le domande di nuova iscrizione di impresa individuale al Registro Imprese, dovranno obbligatoriamente contenere la comunicazione dell'indirizzo PEC dell'impresa.

Le imprese individuali, attive e non soggette a procedure concorsuali, già iscritte nel Registro delle Imprese prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge, dovranno provvedere all'iscrizione del proprio indirizzo PEC entro e non oltre il 31/12/2013.


Data 29.11.2008 29.11.2009 29.11.2009 29.11.2011 18.11.2012
Soggetto Imprese costituite in forma societaria (imprese di nuova costituzione) Professionisti (iscritti in albi ed elenchi istituti con legge dello Stato) Amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, tra cui gli Ordini professionali, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'art. 47, co. 3, lett. a), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005) Tutte le imprese costituite in forma societaria al 29.11.2008 Tutte le imprese individuali attive e quelle di nuova iscrizione
Attività Indicazione dell’indirizzo di PEC nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese. Comunicazione ai rispettivi Ordini o Collegi del proprio indirizzo di PEC Istituzione di casella di PEC per ciascun registro di protocollo Comunicazione dell’indirizzo al Centro nazionale per l'informatica. Comunicazione al Registro delle imprese dell'indirizzo di PEC. Le imprese individuali esistenti dovranno provvedere alla comunicazione del proprio indirizzo PEC entro e non oltre il 31/12/2013 al Registro delle Imprese. Le nuove imprese individuali che si iscrivono al Registro Imprese dovranno obbligatoriamente indicarel'indirizzo PEC dell'impresa.

 

Il D.P.C.M. 6 maggio 2009 disciplina l'ottenimento gratuito, da parte dei privati cittadini, di una casella di PEC.